Detrarre le prestazioni psicologiche: è possibile?

il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)  indica che tutte le spese sostenute per prestazioni sanitarie, sia psicoterapeutiche (o psicologiche) sia di altra natura, sono detraibili come spese mediche specialistiche.

Affinché questo sia possibile, è necessario che il professionista sia iscritto al proprio ordine professionale.

Secondo la circolare N.20/E del 2011 emessa dall’Agenzia delle Entrate  infatti, le prestazioni sanitarie professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta sono equiparabili a quelle di un medico: dunque le prestazioni sanitarie offerte da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono ammesse alla detrazione fiscale.

Il medesimo Testo Unico riporta che le spese sanitarie rese dallo Psicologo danno luogo a una detrazione del 19% della spesa complessiva per le prestazioni sanitarie, con una franchigia pari a 129,11 euro.

Inoltre il Ministero della Sanità ha decretato nel 1994 che le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione fornite dagli esercenti le professioni sanitarie soggette a vigilanza, compresi dunque gli psicologi, siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per poter detrarre la prestazione sanitaria è necessario che i dati fiscali del paziente vengano comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Tuttavia il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione del 730 precompilato.

Parte del testo Unico

5.15 Spese per sedute di psicoterapia D. Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo – psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001. Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica. R. Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui allart. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

 

Scarica il Testo Unico

 

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