Il diritto, sancito in capo al minore, di essere ascoltato all’interno dei procedimenti che lo riguardano è oggi riconosciuto dalla comunità internazionale, la quale ne definisce i principi generali condivisi dalle distinte Nazioni. Nello specifico, è primariamente attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che è stato possibile modificare sostanzialmente lo sguardo sul minore: da mero soggetto di tutela a soggetto attivo di diritti che, al pari di ogni altro cittadino, merita supporto da parte degli organi dello Stato nella possibilità di sviluppare le capacità personali che gli permettano di esercitare attivamente i diritti previsti dalla Convenzione medesima (Fucci, 2017). Tale pensiero è stato progressivamente recepito ed acquisito anche all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, in cui un passo avanti fondamentale in questa direzione è stato attuato dalla recente L.219/2012, attraverso la quale l’ascolto del minore ha assunto un ruolo di primaria importanza nell’ambito di tutti i procedimenti che lo coinvolgono.

L’ascolto del minore all’interno della normativa internazionale

La norma che  costituisce il riferimento internazionale principale in supporto all’ascolto del minore all’interno delle procedure che lo riguardano risulta essere innanzitutto l’art. 12 della già nominata Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la quale prevede, in linea con la concezione del minore quale soggetto di diritti e protagonista delle scelte che riguardano la propria vita, l’obbligo da parte degli Stati membri di garantire al fanciullo, capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa. Nello specifico, la disposizione richiede di fornire al minore la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura amministrativa o giudiziaria che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

La Carta Europea dei diritti fondamentali dichiara, all’interno dell’art. 24, che “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.

L’importanza di garantire la massima partecipazione del minore nella definizione delle decisioni che si riflettono sulla sua vita viene anche supportato all’interno della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo: in essa vengono delineati, come diritti del bambino capace di discernimento, tanto quello di ricevere informazioni adeguate quanto quello di poter esprimere le proprie opinioni, opinioni che devono essere prese in debita considerazione dai soggetti deputati a prendere decisioni in merito alla vita del minore stesso. In rafforzamento a ciò, l’art. 10 della medesima convenzione prevede che ogni bambino, ritenuto secondo le disposizioni del diritto interno dotato di sufficiente capacità di discernimento, abbia diritto ad esprimere la propria opinione. Al fine di rendere effettivo ed efficace tale diritto si prevede che il minore debba essere preventivamente e sufficientemente informato in relazione al procedimento in corso ed altresì in relazione alle eventuali conseguenze del suo comportamento.

Il fanciullo, che ai sensi dell’art. 1 della suddetta Convenzione, è il minore di anni 18, ha inoltre il diritto di chiedere, personalmente o tramite altre persone od organismi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti giudiziari che lo riguardano quando la legge nazionale priva i detentori della responsabilità genitoriale della facoltà di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi. Si stabilisce altresì che l’autorità giudiziaria ha l’obbligo, prima di prendere qualsiasi decisione, di verificare se il minore abbia ricevuto sufficienti informazioni, e di tenere in debito conto l’opinione dello stesso.

Sempre in ambito internazionale si sottolinea il reg. CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, secondo cui le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute, tra l’altro, quando, salvo i casi d’urgenza, la decisione è stata presa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto.

In questo contesto giova altresì ricordare le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla giustizia a misura del minore, per una giustizia “child –friendly”, una “giustizia amichevole” nei confronti dei minori, redatte il 17 novembre 2010, il cui recepimento negli ordinamenti interni è stato indicato dalla Commissione europea come uno degli obiettivi dell’Unione nell’Agenda europea per i diritti del minore (2011). Le linee guida hanno lo scopo di fornire agli Stati membri obiettivi da raggiungere modificando la propria legislazione, e dettano in particolare regole processuali per i procedimenti in cui il minore è coinvolto, sottolineando l’importanza del diritto all’informazione e all’ascolto del minore. Tra gli altri aspetti le linee sottolineano l’importanza di fornire al minore tutte le informazioni necessarie, anche relative al procedimento, ai suoi meccanismi e alla possibilità di revisione delle decisioni, il tutto con un linguaggio che sia a lui comprensibile. Il documento richiede inoltre che i procedimenti che coinvolgono minori si svolgano in ambienti non intimidatori e a misura di minore, e che le sedute in tribunale non durino troppo a lungo e si svolgano con tempi e ritmi adatti ai piccoli programmando anche opportune pause per evitare di incidere sulla loro capacità di attenzione.

Infine l’obbligo di ascolto del minore diviene ineludibile con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 2201/2003, in materia di responsabilità genitoriale. Infatti l’art. 23 afferma come motivo di nullità delle decisioni relative la responsabilità genitoriale da parte di uno Stato membro laddove essa sia stata presa “senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato”.

L’ascolto del minore all’interno dell’ordinamento giuridico italiano

Così come nel contesto europeo, anche all’interno del nostro paese il riconoscimento e l’affermazione dei diritti dei minori, a cui si è giunti tramite un lento e progressivo processo di acquisizione, è relativamente recente.

Ad una prima lettura della stessa Costituzione, emerge una visione sostanzialmente riduzionistica del minore, incentrata sul suo essere un soggetto “debole” e da proteggere, non certamente il protagonista di uno “statuto di diritti” (Flick, 2015). È inoltre ravvisabile la delineazione di una tutela del minore dovuta non tanto ad un pieno riconoscimento del suo autonomo interesse, ma più nell’ottica di garantire maggiore stabilità all’istituto della famiglia. Solo a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, la cultura giuridica è andata incontro all’attuazione di una serie di interventi legislativi fondamentali che progressivamente hanno condotto al riconoscimento dell’interesse prioritario del minore oltre che alla sua identità autonoma .

In sede di giudizio penale sono diverse le disposizioni che disciplinano le modalità di ascolto del minore. Esse riguardano l’ascolto assistito del minore imputato nel processo penale minorile, l’ascolto del minore testimone nel processo penale ordinario o minorile e l’ascolto del minore parte lesa dei reati sessuali.

In particolare, per quanto concerne l’esame del minore in casi di abuso sessuale, gli esperti fanno riferimento rispettivamente alla Carta di Noto e al Protocollo di Venezia  e la ratifica, con L. n. 172/2012, della convenzione di Lanzarote.

La Carta di Noto contiene delle linee guida che “devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale”.

Il Protocollo di Venezia, nel far propri i principi della Carta di Noto, delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell’affrontare casi di abuso sessuale collettivo sui minori.

Infine, attraverso l’approvazione della Legge 172 del 1 ottobre 2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sono stati introdotti importanti modifiche all’interno del nostro ordinamento. In linea con l’importanza di focalizzarsi e dare ascolto al minore, la suddetta legge afferma che, all’interno dei procedimenti inerenti tali fattispecie, in cui vi è la presenza di un minore in qualità di vittima, viene previsto l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero, mostrando una sensibilità nuova verso il mondo dell’infanzia.

Così come in ambito penalistico, l’ascolto del minore viene previsto e supportato anche in ambito civile. Con L. n. 54/2006, inerente l’affido condiviso, viene attribuita piena attuazione alle indicazioni delle convenzioni internazionali in materia di ascolto del minore, sulla scorta delle indicazioni del regolamento europeo e in linea con i principi codificati all’interno della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un cambio di volta fondamentale nell’ambito dei diritti dei minori risulta la riforma in materia di filiazione, avvenuta attraverso la Legge n. 219, del 10 dicembre 2012, la quale pone in una posizione di rilievo l’ascolto del minore medesimo. Infatti, l’elemento fondamentale, introdotto dalla suddetta legge, e regolato nell’ordinamento civile italiano dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c., è il diritto, posto in capo al minore, di essere ascoltato (a partire dagli anni dodici, o inferiore se capace di discernimento) all’interno dei procedimenti che lo riguardano, in linea con quanto previsto, a livello internazionale, dall’art. 12 della Convenzione di New York e dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, secondo cui, all’interno dei procedimenti giuridici che riguardano un bambino, devono essere riconosciuti come diritti in capo al minore stesso quelli di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato e di esprimere la propria opinione, di cui il giudice deve tenere debita considerazione al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore.

Di conseguenza, il diritto del minore ad essere ascoltato, come precisato dalla normativa internazionale e nazionale, è strettamente connesso all’interesse superiore del medesimo, è un potere dato al minore, capace di discernimento, di influire sulla formazione del convincimento del giudice, i cui effetti possono incidere in maniera rilevante sulla sua vita. In questi termini, gli ultimi interventi legislativi in materia di diritto di famiglia sono andati proprio nella direzione di valorizzare e considerare la volontà del minore, e l’ascolto del bambino e dell’adolescente diviene lo strumento attraverso cui attuare questo importantissimo principio.

Bibliografia

Fucci, A. (2017). Il diritto del minore ad essere ascoltato. In Diritto & Giurisprudenza

Flick, G. M. (2015). Il bambino oggi: il diritto di avere diritti; la speranza di avere un futuro. Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti, (2).

Articolo scritto dalla dott.ssa Vanessa Rigamonti

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