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Abuso di professione in psicologia

di content | Lug 28, 2026 | Articoli di Psicologia | 0 commenti

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La crescente attenzione verso il benessere psicologico ha favorito, negli ultimi anni, una maggiore richiesta di servizi di supporto alla persona. Parallelamente, si è assistito alla diffusione di numerose figure professionali che operano nell'ambito della crescita personale, del benessere e della relazione d'aiuto. Sebbene alcune di queste attività siano legittime e svolte entro limiti ben definiti, possono verificarsi situazioni nelle quali soggetti privi di adeguata formazione e abilitazione esercitano attività che la normativa italiana riserva agli psicologi. In tali casi si configura il fenomeno dell'abuso di professione, con possibili conseguenze sia per gli utenti sia per la tutela dell'intera professione.

Cosa si intende per "abuso di professione" in psicologia: riferimenti normativi in Italia

Certificato professionale firmato, immagine collegata alla verifica delle qualifiche e alla prevenzione dell’abuso di professione in psicologia.

In Italia la professione di psicologo è disciplinata dalla Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, che ne definisce competenze, requisiti di accesso e ambiti di esercizio. L'articolo 1 stabilisce che la professione comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Per esercitare la professione è necessario conseguire il titolo di studio previsto dalla legge, ottenere l'abilitazione professionale secondo la normativa vigente ed essere iscritti all'Albo degli Psicologi. L'iscrizione all'Albo costituisce pertanto una garanzia per il cittadino circa il possesso dei requisiti professionali richiesti.

L'abuso di professione si verifica quando una persona svolge attività riservate agli psicologi senza essere in possesso dei requisiti abilitanti o senza essere regolarmente iscritta all'Albo professionale. Il fenomeno può assumere forme diverse, dalla conduzione di colloqui con finalità diagnostiche all'utilizzo improprio di strumenti psicologici e test, fino all'offerta di percorsi assimilabili a interventi psicologici o psicoterapeutici.

Differenza tra psicologo, counselor, coach e altre figure non regolamentate

Una corretta informazione richiede di distinguere chiaramente tra professioni regolamentate e attività non regolamentate:

  • Psicologo: è un professionista sanitario abilitato e iscritto all'Albo. Possiede una formazione universitaria specifica e competenze riconosciute dalla legge per intervenire nei processi psicologici individuali, familiari, di gruppo e organizzativi. Può svolgere attività di valutazione, prevenzione, sostegno e intervento psicologico nei limiti previsti dalla normativa;
  • Psicoterapeuta: è uno psicologo o un medico che, dopo l'abilitazione professionale, ha conseguito una specifica specializzazione quadriennale riconosciuta. È autorizzato a esercitare la psicoterapia per il trattamento dei disturbi psicopatologici;
  • Counselor: opera generalmente nell'ambito della relazione di aiuto e dello sviluppo delle risorse personali. In Italia la figura del counselor non costituisce una professione sanitaria regolamentata né abilita allo svolgimento di attività psicologiche riservate. Il counselor non può effettuare diagnosi psicologiche, utilizzare strumenti clinici riservati o trattare disturbi psicopatologici;
  • Coach: si occupa prevalentemente di sviluppo personale, motivazione, performance e raggiungimento di obiettivi. Anche questa figura non è abilitata allo svolgimento di attività psicologiche cliniche né alla presa in carico di problematiche psicopatologiche.

La distinzione tra tali figure non riguarda soltanto aspetti formali, ma risponde alla necessità di garantire che interventi complessi sulla salute mentale siano effettuati da professionisti adeguatamente formati e sottoposti a responsabilità deontologiche e disciplinari.

Rischi per chi si affida a non professionisti

L'esercizio abusivo della professione psicologica può generare conseguenze rilevanti per le persone che richiedono aiuto.

  • Mancanza di competenze cliniche:
    • La formazione universitaria e professionale dello psicologo fornisce conoscenze scientifiche riguardanti lo sviluppo umano, la psicopatologia, la valutazione psicologica, l'etica professionale e le metodologie di intervento. Chi opera senza tale preparazione può non essere in grado di riconoscere situazioni cliniche complesse o segnali di rischio.
  • Errori di valutazione e ritardi nell'invio ai servizi appropriati
    • Un soggetto non qualificato potrebbe interpretare erroneamente sintomi di depressione, disturbi d'ansia, disturbi di personalità o altre condizioni psicopatologiche, ritardando l'accesso della persona a percorsi terapeutici adeguati.
  • Possibile aggravamento del disagio psicologico
    • Interventi basati su convinzioni personali, tecniche prive di validazione scientifica o modalità relazionali inappropriate possono contribuire all'aggravamento della sofferenza psicologica. In alcuni casi il soggetto può sviluppare sentimenti di colpa, dipendenza relazionale o sfiducia nei confronti dei professionisti qualificati.
  • Assenza di garanzie deontologiche
    • Lo psicologo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che disciplina aspetti fondamentali quali competenza, riservatezza, consenso informato e tutela della persona. Chi esercita abusivamente non è soggetto ai medesimi obblighi e controlli disciplinari.
  • Prevenzione, consapevolezza e responsabilità collettiva
    • La prevenzione dell'abusivismo professionale richiede un impegno condiviso tra istituzioni, professionisti e cittadini. Prima di intraprendere un percorso psicologico è opportuno verificare che il professionista:
    • utilizzi il titolo professionale in modo corretto;
    • sia regolarmente iscritto all'Albo degli Psicologi;
    • fornisca informazioni chiare sul proprio percorso formativo e sulle proprie competenze;
    • operi nel rispetto delle norme sulla privacy e del consenso informato.

La consultazione dell'Albo professionale rappresenta uno strumento semplice e affidabile per verificare l'abilitazione del professionista.

Conclusioni

L'abuso di professione in psicologia rappresenta un problema che coinvolge aspetti sanitari, etici e giuridici. L'esercizio di attività psicologiche da parte di soggetti non abilitati può compromettere il benessere delle persone, ostacolare percorsi di cura appropriati e minare la fiducia nella professione. La normativa italiana individua chiaramente i requisiti necessari per l'esercizio della professione psicologica e prevede specifiche sanzioni per chi opera senza titolo. In questo contesto, la prevenzione assume un ruolo fondamentale: informare i cittadini, valorizzare l'iscrizione all'Albo professionale e promuovere una cultura della competenza rappresentano strumenti essenziali per garantire la tutela della salute psicologica e la qualità degli interventi professionali.

Bibliografia

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Italia. Codice Penale. Art. 348. Esercizio abusivo di una professione. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Italia. Legge 18 febbraio 1989, n. 56. (1989). Ordinamento della professione di psicologo. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 46 del 24 febbraio 1989.

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Zurlo, M. C., Vallone, F., & Smith, A. P. (2020). Work-related stress and psychological health among helping professions: Implications for professional competence and ethical practice. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 1–16.

World Health Organization. (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. World Health Organization.

Autore

Articolo scritto dalla Dott.ssa Mariacarla Perfido, Psicologa e Psicoterapeuta a Milano

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