Quando parliamo di Consulente Tecnico d’Ufficio (conosciuto anche con l’acronimo C.T.U.) facciamo riferimento ad una figura giuridica normata dal codice di procedura civile attualmente in vigore, da diversificare dal suo corrispettivo penale (il perito).

Nello specifico ci riferiamo ad un professionista che assume un ruolo specifico all’interno del procedimento civile in cui viene designato, espletando il ruolo di ausiliario del giudice, altresì definito dall’insigne giurista Piero Calamandrei come l’”occhiale del giudice”, ovvero fa parte di coloro i quali, non facendo parte degli uffici giudiziari, coadiuvano il magistrato svolgendo attività funzionalmente e, talvolta, sostanzialmente giurisdizionali. Tale figura fornisce al giudice strumenti necessari affinché egli si possa formare un’opinione precisa in riferimento a questioni ad alto contenuto tecnico, nelle quali è necessaria una preparazione specifica che non può essere in possesso del magistrato.

La stessa denominazione “Consulente Tecnico d’Ufficio”, mette in luce due caratteristiche centrali ad esso attinenti:

  • di essere un soggetto chiamato a consigliare il giudice con relazioni non vincolanti;
  • di essere un tecnico, cioè un esperto in quelle materie che il giudice non è tenuto a conoscere.

Come indicato all’interno dell’art. 61 del c.p.c., infatti, viene indicato che qualora necessario, laddove la risoluzione della controversa in atto richieda competenze specialistiche e qualificate che non competono al giudice e approfondimenti ottenibili solo per il tramite di specifiche cognizioni e tecniche, dalle quale non sia possibile prescindere per giungere al compimento di singoli atti o del processo medesimo, il giudice stesso possa avvalersi di uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. Al fine di garantire l’operato da parte di professionisti esperti della materia, ogni Tribunale dispone di specifici albi, divisi per categorie, al fine di agevolare il giudice nella nomina medesima. Va specificato che il giudice può nominare, laddove ritenute idonee le competenze atte all’espletamento dell’incarico, un professionista esterno a tali elenchi, purché si rivolga al Presidente del Tribunale, il quale dovrà esprimere il proprio parere, e con provvedimento nominativo. Inoltre, è possibile procedere alla nomina dell’esperto, pur sempre abilitato, ma non iscritto ad alcun ordine professionale, sempre che le parti non si oppongano. 

In tali circostanze, quando il giudice ne ritiene necessaria la nomina, la funzione del C.T.U. è quella (v. art. 191, comma 1, c.p.c.) di dare risposta, utilizzando la propria specifica competenza tecnica, ai quesiti che il giudice gli pone nello stesso provvedimento di nomina.

Va altresì specificato che il Consulente ha come compito di constatare i fatti della causa e fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questi ritiene opportuno chiedergli, ma non ha il compito di sopperire all’inerzia delle parti nell’adempimento al proprio onere probatorio, in quanto la consulenza non è un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione di fatti già acquisiti, fornendo una possibile soluzione a questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Di conseguenza, si esclude che la consulenza tecnica possa essere sostitutiva dell’onere probatorio che incombe sulle parti (si cfr. art. 2697 del c.c.).

Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, tuttavia, può accadere talvolta che la C.T.U. fornisca elementi di prova e questo accade quando:

  1. i dati oggetto di prova non sono rilevabili che con l’ausilio di particolari strumenti e/o cognizioni;
  2. la consulenza supplisce l’ispezione giudiziale nell’ipotesi che quest’ultima debba eseguirsi con l’assistenza di un consulente o quando l’intervento di quest’ultimo è necessario per la consistenza e le caratteristiche tecniche di un’opera;
  3. quando c’è da riscontrare fatti riguardanti il funzionamento di un impianto ad alta tecnologia, la C.T.U. diventerà, oltre che strumento per la loro valutazione, mezzo necessario per il loro accertamento e descrizione.

Al momento della presa in carico il C.T.U. deve dichiarare se intende avvalersi della competenza di altre figure professionali, ad esempio un collaboratore, uno psicologo per la somministrazione di test psicodiagnostici, un medico specialista ai fini di ottenere ulteriori informazioni per la valutazione del caso in esame.

Ricevuto l’incarico, prestato giuramento, letti i quesiti del giudice, il lavoro peritale ha inizio con la lettura degli atti giuridici contenuti all’interno del fascicolo, quali denunce, testimonianze a verbale, memorie difensive degli avvocati, documentazione clinica, ecc… L’esame degli atti consente all’esperto di raccogliere le prime informazioni;  altri consulenti, invece, preferiscono procedere alla lettura del fascicolo solo dopo aver incontrato il periziando, per essere liberi da idee preconcette. Il consulente deve inoltre stilare un calendario di incontri per i colloqui e la valutazione testistica, informando preventivamente le parti e i relativi consulenti (C.T.P.).

A seguito delle dovute indagini e approfondimenti, al fine di dare risposta al quesito posto dal giudice, il Consulente deve procedere alla stesura della prima bozza di relazione tecnica, da trasmettere alle parti entro i termini normalmente prefissati dal giudice all’interno dell’ordinanza resa all’udienza nella quale il C.T.U ha prestato giuramento.  L’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito dalle parti nella prima difesa utile ovvero con la rinnovazione delle indagini disposta dal giudice ex art. 196 c.p.c. (v. Cass., 9 ottobre 2017, ord. 23493).

Nel termine fissato dal giudice nella stessa ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193 c.p.c., le parti devono formulare al Consulente le proprie osservazioni in merito alla relazione ricevuta, quale corrispettivo dell’obbligo del C.T.U. di tener conto delle osservazioni e istanze di parte. Successivamente,  mantenendosi pur sempre anteriore all’udienza successiva e sempre fissato dal giudice all’interno dell’ordinanza di cui sopra, il Consulente ha l’obbligo di depositare in cancelleria la relazione tecnica d’ufficio finale con integrazione delle note di parte e propria valutazione in merito alle stesse (art. 195 c.p.c).

Quindi, nel corso dell’udienza di incarico il Giudice fissa:

  • un termine entro cui il C.T.U. deve trasmettere la propria consulenza alle parti (C.T.P. tramite gli Avvocati);
  •  un termine entro cui i C.T.P. (tramite gli Avvocati) devono trasmettere al C.T.U. le proprie osservazioni;.
  • un termine entro cui il C.T.U. deve depositare in cancelleria la sua prima relazione, le osservazioni dei C.T.P. e le sue valutazione su tali osservazioni.

Laddove vi fosse un tardivo deposito della relazione di consulenza tecnica, esso non implica la nullità della stessa, ma una decurtazione del compenso del Consulente (art. 52, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), salvo, nei casi più gravi, l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso. Tuttavia il Consulente Tecnico d’Ufficio può richiedere, prima della scadenza del temine originario, con apposita istanza al giudice che l’ha nominato, una proroga motivata dei termini di deposito, proroga che poi spetta al giudice valutarla per esprimere accoglimento o rigetto della medesima. È consentita una seconda proroga, ma in questo occorre la sussistenza di motivi “particolarmente gravi” (art. 153 c.p.c.). Costituisce giusta causa di proroga del termine per il deposito della relazione qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo incontrato dal C.T.U. nello svolgimento dell’incarico.

Bibliografia 

  • Brescia, G. (2015). Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale. Maggioli Editore.
  • Codice di procedura civile, 1940, art. 61 e seguenti.
    Liebman, E. T., Colesanti, V., Merlin, E., & Ricci, E. F. (2007). Manuale di diritto processuale civile. Principi. Giuffrè Editore.
  • Magrin M. E., Guida al lavoro peritale, Giuffrè Editore, Milano, 2000.

Sitografia

Articolo scritto dalla dott.ssa Vanessa Rigamonti

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